Patto educativo, responsabilità, trattamento dei dati personali, videosorveglianza, sicurezza, ePolicy

Nel mondo della scuola, la compliance gioca un ruolo cruciale per garantire il rispetto delle normative e la tutela dei diritti e doveri di studenti, genitori e istituti scolastici.
Indice dei contenuti
Patto educativo tra la scuola e i genitori: cosa c’è da sapere
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento fondamentale che definisce i diritti e i doveri nel rapporto scuola-studenti-famiglie per creare un ambiente educativo sereno, costruttivo e orientato alla crescita degli studenti.
Il patto educativo non ha solo il fine di fissare le regole ma di costruire una vera e propria alleanza educativa in cui ogni parte (scuola, studenti e genitori) si assume delle responsabilità.
Il contenuto del Patto educativo può variare da scuola a scuola, ma in generale include:
- i principi fondamentali quindi i valori condivisi da scuola e famiglia
- i diritti e doveri di scuola, studenti e genitori
- le modalità di partecipazione, di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica (assemblee, consigli di classe …)
- i canali di comunicazione tra scuola e famiglia
- le procedure per la gestione di difficoltà e conflitti.
La responsabilità della scuola fino a dove arriva?
L’ammissione degli studenti a scuola comporta l’insorgere di un vincolo contrattuale e quindi un obbligo per la scuola di vigilare sull’incolumità degli alunni per il tempo in cui usufruiscono della prestazione scolastica, compreso il tempo trascorso in mensa e durante le attività extracurriculari.
La responsabilità della scuola e del personale docente nei confronti degli alunni è regolata dal codice civile (art. 1218 e 2048 codice civile) (nota 1) e si differenzia in un doppio regime di responsabilità:
- la responsabilità contrattuale della scuola per i danni che lo studente causa a sé stesso (art. 1218 c.c.) che deriva dall’inadempimento all’obbligo di vigilare sull’incolumità dello studente;
- la responsabilità extracontrattuale per i danni che lo studente causa ad altri (art. 2048 c.c.) che sorge come conseguenza della presunta colpa del personale scolastico di non aver sorvegliato (c.d. culpa in vigilando).
La responsabilità dell’istituto scolastico può essere esclusa se si dimostra che, nel caso concreto, l’evento è dipeso da un caso fortuito (un evento straordinario, imprevedibile o non evitabile) e che erano state adottate tutte le misure di sicurezza.
Quando si tratta di dipendenti pubblici, quindi di istituti scolastici statali, è responsabile il Ministero dell’Istruzione (nota 2) per i danni che l’alunno causa alla scuola (es. danneggia sedie, banchi) o ad altre persone. L’insegnante pubblico ne risponde invece personalmente quando viene accertata una sua responsabilità per dolo o colpa grave.
Case history
La Corte di Cassazione ha escluso, però, la responsabilità della scuola e del Ministero perché avevano dimostrato che il danno subito dall’alunno era imprevedibile e inevitabile, che l’insegnante era presente al momento dell’incidente e che erano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza (nota 3).
Trattamento dei dati personali
Sin dal momento dell’iscrizione, nel contesto scolastico vengono raccolti e trattati diversi tipi di dati personali degli alunni e delle loro famiglie, tra cui:
- dati anagrafici e di contatto: nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., telefono e mail
- dati sul rendimento scolastico: voti, assenze
- dati sanitari: informazioni su allergie, disabilità, certificati medici
- convinzioni religiose, origini etniche
- immagini e video realizzati durante le attività scolastiche
Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del GDPR (Regolamento UE sulla protezione dei dati personali -Reg. UE 2016/679) e della normativa nazionale. Ogni scuola deve quindi:
informare gli interessati sul trattamento dei dati personali, riportando in modo chiaro, trasparente e comprensibile quali dati vengono trattati, per quali finalità, come e chi vi ha accesso, quali sono i diritti degli interessati ottenere il consenso al trattamento dei dati quando è necessario (es. per la pubblicazione online delle foto) limitare l’accesso ai dati: garantire l’accesso dei dati personali avvenga solo da parte del personale autorizzato e per le finalità strettamente necessarie conservare i dati solo per il tempo necessario adottare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite, distruzioni o alterazioni rispondere alle richieste degli interessati di accesso, rettifica, cancellazione od opposizione al trattamento dei loro dati
La scuola non tratta solo i dati personali degli studenti ma anche i dati del personale docente, dirigenti, personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), e il trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa europea e nazionale.
Il Garante Privacy ha pubblicato nel 2023 il vademecum “La scuola a prova di privacy” con l’obiettivo di affiancare e supportare le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli studenti e i docenti. Lo trovi qui insieme alla sezione delle FAQ.
Voti ed esami: gestione trasparente e corretta
La gestione dei voti e delle valutazioni degli studenti è un aspetto sensibile che riguarda non solo la trasparenza dei processi scolastici (es. i criteri di valutazione e le modalità di accesso ai risultati), ma anche la privacy degli studenti.
I dati sui voti sono considerati informazioni personali e devono essere gestiti di conseguenza. I genitori hanno il diritto di accedere ai risultati dei figli, che non possono essere diffusi pubblicamente, salvo i casi in cui è previsto un regime di pubblicità (es. i voti degli scrutini e degli esami di stato). In questi casi, i voti degli scrutini non devono essere pubblicati online “in chiaro” ma solo nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe dove verrà riportata la voce “ammesso/non ammesso” alla classe successiva. Gli studenti avranno poi singolarmente accesso ai propri voti.
Gli esiti degli esami di stato non devono, poi, contenere informazioni che possano rivelare dati non pertinenti all’andamento scolastico, come i dati sullo stato di salute (es. non deve esserci il riferimento alle “prove differenziate” sostenute da persone con DSA).
Videosorveglianza: sicurezza e privacy
Molte scuole utilizzano sistemi di videosorveglianza, ma è importante che rispettino anche per questo aspetto la normativa privacy.
Le telecamere possono infatti essere installate per la sicurezza - e non per il monitoraggio delle attività del personale dipendente - e devono essere installate nei punti di interesse come le aree comuni (es. cortili, ingressi, corridoi) e mai in spazi privati (es. bagni, spogliatoi).
Essendo un luogo di lavoro, deve essere rispettata la normativa specifica sulla videosorveglianza sui luoghi di lavoro.
Il sistema di videosorveglianza deve essere oggetto di apposita informativa (art. 13 GDPR) che indichi il Titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO, il tempo di conservazione delle immagini, le finalità della videosorveglianza, come gli interessati possono esercitare i loro diritti. La presenza delle telecamere deve anche essere segnalata con appositi cartelli.
Sicurezza nelle scuole
La sicurezza nelle scuole richiede grande attenzione ed emergono due figure fondamentali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Dirigente Scolastico.
Il RSPP ha il compito di identificare e valutare i rischi presenti nella scuola, proponendo soluzioni per prevenirli. Organizza corsi di formazione per il personale, informa gli studenti su come comportarsi in modo sicuro, pianifica le emergenze, assicurandosi che tutti sappiano cosa fare in caso di necessità. Nel tempo monitora le misure di sicurezza adottate, proponendo miglioramenti.
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di garantire che la scuola rispetti le normative sulla sicurezza. Questo significa coordinare le attività di sicurezza con il RSPP e il personale scolastico, supervisionare le attività scolastiche, gestire le risorse necessarie (es. il budget per la formazione e le attrezzature) e mantenere una comunicazione costante con tutti: personale, studenti e famiglie.
Tecnologie e dispositivi digitali: ePolicy
I dispositivi digitali sono ormai utilizzati in ogni settore, anche nelle scuole, e le giovani generazioni utilizzano sempre più Internet. Questo offre loro opportunità di crescita, comunicazione e sviluppo delle competenze, ma può anche esporli a vulnerabilità.
La scuola deve adottate strategie per rispondere a questi nuovi bisogni, sviluppando competenze digitali in modo sicuro.
La ePolicy è un documento programmatico volto a promuovere l’uso positivo delle nuove tecnologie, sviluppare le competenze di prevenzione dei rischi online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare le situazioni problematiche legate all’uso scorretto delle tecnologie digitali.
La costruzione di pratiche sull’uso corretto delle tecnologie è anche parte delle azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Qui trovi maggiori informazioni sull’iniziativa ePolicy di Generazioni Connesse.
Note:
1 - Art. 1218 codice civile - Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 2048 codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
2 - Art. 61 della Legge 312/1980 - Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente
La responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
3 - Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 14720 del 27.05.2024
4 - Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, ed è membro di una rete promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet for Kids” gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotlines europee).