Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4892/2025

Il contratto viene risolto per inadempimento a seguito dello sfratto per morosità e l’immobile viene restituito in anticipo.
La sentenza della Corte di Cassazione
a. dalla risoluzione anticipata discende il danno per la mancata percezione dei canonib. il locatore non ha diritto ai danni per la mancata percezione dei canoni
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto il diritto della società immobiliare locatrice:
- non solo ai canoni fino alla restituzione dell’immobile
- ma anche a tutti quelli che avrebbe incassato fino alla scadenza del contratto di locazione.
Perché?
Con il contratto di locazione, la proprietaria-locatrice non aveva solo inteso rinunciare al godimento diretto dell’immobile in cambio del pagamento del canone, ma intendeva trasformare l'utilizzo dell’immobile in una disponibilità monetaria definitiva, che il comportamento del conduttore ha compromesso.
Ma non è automatico.
Le Sezioni Unite hanno però escluso che il risarcimento di tutti i canoni non percepiti sia dovuto in automatico a seguito dello sfratto per morosità.
Il danno e i canoni dovuti vanno valutati caso per caso.
ll locatore deve provare questo danno, dimostrando di essersi attivato tempestivamente per una nuova locazione una volta riottenuta la disponibilità dell'immobile ma di non essere comunque riuscito a darlo in locazione.