Nella vendita di un bene usato con la clausola visto e piaciuto, la garanzia del venditore non scompare del tutto. Occorre valutare il tipo di vizio.

Nei contratti di vendita, soprattutto per beni usati, si usa spesso la clausola "visto e piaciuto".
Con questa clausola l'acquirente dichiara di aver visionato il bene e di accettarlo nelle condizioni in cui si trova. Ma è bene prestare attenzione perché questa clausola non elimina ogni garanzia del venditore.
Il caso arrivato in Cassazione
Un acquirente compra per scopi professionali un'auto usata con la clausola visto e piaciuto.
Dopo l'acquisto scopre diversi vizi: accessori mancanti, danni alla carrozzeria, spie accese.
Agisce contro l'impresa venditrice e chiede la riduzione del prezzo e i danni.
La Corte di Cassazione ha respinto le domande dell'acquirente.
Quando la clausola visto e piaciuto esonera il venditore
La Cassazione ha, infatti, confermato che la clausola "visto e piaciuto" esonera il venditore dalla garanzia per i vizi palesi, cioè quelli riconoscibili con normale diligenza.
Invece, per i vizi occulti (nascosti, non facilmente individuabili) la garanzia resta comunque attiva.
Dunque, ad esempio:
1. vizi palesi (garanzia esclusa):
- accessori mancanti visibili
- danni alla carrozzeria e ai cerchioni
- spie accese sul cruscotto
2. vizi occulti (garanzia attiva):
problemi al telaio non visibili danni meccanici interni infiltrazioni d'acqua nascoste
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che i difetti denunciati fossero tutti vizi palesi o comunque facilmente riscontrabili.
L'acquirente deve dimostrare che i vizi erano occulti
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l'acquirente sosteneva che l'esame dell'auto era avvenuto in un salone poco illuminato e senza giro di prova su strada. Per questo motivo non avrebbe potuto accorgersi dei difetti.
I giudici però hanno dato ragione al venditore. L'acquirente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che i vizi fossero occulti. La perizia tecnica presentata dall'acquirente aveva infatti evidenziato solo difetti visibili a un normale controllo esterno del veicolo.
La Cassazione ha quindi confermato che chi compra un bene "visto e piaciuto" ha l'onere di provare che i vizi lamentati erano nascosti e non riconoscibili con la normale diligenza al momento dell'acquisto.
Tra l'altro l'acquirente in questo caso aveva comprato l'auto per uso professionale, non come consumatore.
Non erano, dunque, applicabili e tutele previste dal Codice del Consumo che si applicano quando chi compra è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
Chi acquista per la propria attività professionale o imprenditoriale deve prestare ancora più attenzione prima di firmare, perché non può contare sulle protezioni aggiuntive riservate ai consumatori.
Cosa è bene ricordare
La clausola "visto e piaciuto" non libera in modo assoluto il venditore da ogni responsabilità.
Il venditore, anche nel caso di acquisto con la clausola visto e piaciuto, resta responsabile per i vizi occulti, cioè quelli che non potevano essere individuati con un esame ordinario del bene al momento della consegna.
L'acquirente deve verificare con attenzione il bene prima di accettarlo, perché per i vizi visibili non potrà più chiedere garanzia.
Chiarezza e trasparenza sono sempre fondamentali nei contratti.
Nelle compravendite, da qualunque parte si stia, è importante conoscere il contenuto e il significato delle clausole dei contratti, i propri diritti e doveri, e documentare lo stato dei beni.
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