Foto di minori sui social solo con il consenso di entrambi i genitori

16.07.26 15:50

Da un recente provvedimento del Garante indicazioni utili per chi pubblica foto di minori sui social, ma anche sul sito web o nel materiale promozionale

Palestre, scuole di danza, associazioni sportive, centri estivi, asili nido, associazioni di volontariato. Quante organizzazioni pubblicano ogni giorno sui propri profili social le foto delle attività svolte, con bambini, bambine, ragazze e ragazzi protagonisti?


Un recente provvedimento del Garante privacy* ci dà l'occasione per ricordare alcune regole che valgono per chiunque pubblichi immagini di minori online, non solo per i genitori, ma anche per le organizzazioni che li coinvolgono nelle proprie attività.

La vicenda: un genitore che non vuole foto dei figli sui social dell'ex partner

Il caso che dà lo spunto per parlare di questo tema riguarda una separazione e una madre che pubblica sul proprio profilo Facebook alcune foto dei figli minori, entrambi sotto i 14 anni, in contesti di ordinaria quotidianità: momenti familiari, ricorrenze, attività ludiche. 

Il padre presenta reclamo al Garante, sostenendo che quelle pubblicazioni avvengono senza il suo consenso e che espongono i figli a rischi concreti per il loro benessere e la loro autodeterminazione futura.

La madre si difende: le foto sono poche, neutre, prive di contenuti pregiudizievoli e il profilo è impostato per essere visibile solo a una cerchia ristretta di amici. Sostiene poi che il reclamo nasce da una conflittualità genitoriale, non da un reale rischio per i minori.

Il Garante non condivide questa lettura e le dà torto.

La decisione del Garante

Il Garante ha dichiarato illecita la pubblicazione delle immagini e ha disposto il divieto di pubblicare ulteriori foto dei figli minori sui social network senza il consenso dell'altro genitore. Ha inoltre ammonito formalmente la madre.

Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria, in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni. Ma il divieto è vincolante e il mancato rispetto può comportare conseguenze ben più gravi.

Il principio chiave: pubblicare foto di un minore sui social è un atto che richiede il consenso di entrambi i genitori

Questo è il punto che il provvedimento ribadisce con chiarezza, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata.

Pubblicare immagini di minori sui social network non è un atto di ordinaria amministrazione: è qualcosa che può avere conseguenze durature sull'identità digitale di un bambino, sulla sua sicurezza e sulla sua capacità futura di autodeterminarsi rispetto alla propria presenza online. Per questo richiede il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'esistenza di un regime di affidamento condiviso.

E non contano le attenuanti invocate dalla madre:

  • le foto erano "neutre"? Non è sufficiente. L'assenza di contenuti pregiudizievoli non elimina la necessità di una base giuridica valida per il trattamento
  • il profilo era "privato"? Non è una garanzia. Il Garante ha già chiarito più volte che le impostazioni privacy di un profilo social possono essere modificate in qualsiasi momento e che qualsiasi "amico" potrebbe a sua volta condividere i contenuti, rendendoli potenzialmente accessibili a chiunque
  • le foto erano poche? Il numero non rileva. Anche una sola immagine pubblicata senza il consenso richiesto costituisce una violazione.
Perché questo caso riguarda anche le organizzazioni

Il provvedimento nasce da una vicenda familiare, ma le regole che richiama si applicano in modo diretto a qualsiasi organizzazione che pubblica immagini di minori nell'ambito delle proprie attività.

Quando una palestra mette sui social la foto di una gara, quando un'associazione pubblica le immagini di un evento a cui partecipano bambini, quando una scuola di musica condivide il video del saggio di fine anno, si trova nella stessa situazione: sta trattando dati personali di persone minorenni e deve farlo nel rispetto del GDPR.


Per i minori under 14, il consenso al trattamento dei dati personali, comprese le immagini, deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 8 GDPR e art. 2-quinquies del Codice privacy). E quando la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, il consenso deve arrivare da entrambi.

Cosa deve fare concretamente un'organizzazione
  1. raccogliere il consenso prima di scattare e pubblicare - Prima di fotografare o riprendere minori nel corso di un'attività (es. una lezione, un evento, una gara, un laboratorio) deve raccogliere il consenso scritto e specifico da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il consenso deve indicare chiaramente per quali finalità le immagini verranno utilizzate (pubblicazione sui social, sul sito, su materiali promozionali, ecc.) e attraverso quali canali.
  2. tenere i consensi raccolti e aggiornali nel tempo - Il consenso non è un documento da raccogliere una volta e poi dimenticare. Va conservato, va verificato periodicamente e va aggiornato se cambiano le finalità o i canali di pubblicazione. In caso di controllo o reclamo, occorre essere in grado di dimostrare di averlo acquisito.
  3. ricordare che il consenso può essere revocato - Un genitore che ha dato il consenso può revocarlo in qualsiasi momento. Se un’organizzazione riceve una richiesta in questo senso, deve rispettarla e rimuovere le immagini pubblicate, salvo che esistano altre basi giuridiche per la conservazione.
  4. non affidarsi alle impostazioni privacy del profilo social - Come ricorda questo provvedimento, un profilo "privato" non è una garanzia sufficiente. I contenuti possono essere condivisi, salvati, inoltrati. La protezione vera non è nell'impostazione del profilo, ma nel consenso acquisito prima della pubblicazione.
  5. attenzione ai minori di 14 anni Per i minori che hanno compiuto 14 anni, il GDPR riconosce la possibilità di esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione. Sotto i 14 anni, invece, il consenso deve sempre provenire da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se non hai certezza dell'età, agisci con cautela.
  6. prepara una policy interna sulla pubblicazione di immagini di minori - Se la tua organizzazione pubblica regolarmente contenuti che ritraggono minori, è utile dotarsi di una procedura interna che definisca chi può autorizzare la pubblicazione, come vengono raccolti e archiviati i consensi, cosa fare in caso di revoca o reclamo. Una policy chiara protegge l'organizzazione e dimostra un approccio consapevole al tema.
Un tema sottovalutato

Le organizzazioni che lavorano con bambini, bambine, ragazzi e ragazze spesso pubblicano immagini delle loro attività in buona fede, con finalità di condivisione della propria comunità o promozionali. Ma la buona fede non è una base giuridica valida ai sensi del GDPR.

Le immagini di una persona sono dati personali a tutti gli effetti, anche se minore. Trattarli, anche solo pubblicandoli online, richiede definire una base giuridica legittima e per i minori under 14 quella base è il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Costruire una procedura corretta per la raccolta dei consensi non è un appesantimento burocratico: è una tutela per l'organizzazione e per tutte le persone interessate, di ogni età.

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