Marketing ad agenzie esterne e dati personali: il titolare resta responsabile del controllo sulla filiera

07.09.26 12:11

Da un recente provvedimento del Garante indicazioni utili sul trattamento dei dati personali per chi lavora con il telemarketing ed esternalizza attività di raccolta dati o campagne promozionali a partner o agenzie.

Un recente provvedimento del Garante privacy* ci dà l'occasione per ricordare alcune regole che valgono per qualunque organizzazione che affida a terzi attività di marketing, di pubblicità o promozionali.

Perchè anche in questi casi l'azienda titolare rimane comunque responsabile del corretto trattamento dei dati personali e del regolare svolgimento delle campagne. Non è una questione formale, non basta un contratto, ma di controllo concreto, verifica costante, monitoraggio delle anomalie nella filiera.

La vicenda

Una nota azienda di telefonia raccoglieva richieste di contatto (le "Lead") attraverso form online e poi ricontattava i clienti. Sembrava tutto regolare ma dall'istruttoria del Garante è emerso che molte di queste "richieste autonome" non erano davvero autonome. Erano invece il risultato di chiamate abusive fatte prima dal partner commerciale, spesso a numeri iscritti al Registro delle Opposizioni, usando numeri camuffati (spoofing).

In pratica: il partner faceva una chiamata illegale; il cliente, convinto di parlare con l’azienda di telefonia, cliccava un link ricevuto via SMS; questo click diventava una fittizia richiesta di ricontatto nei sistemi; così l’azienda di telefonia ricontattava il cliente pensando che la richiesta ricevuta fosse stata fatta spontaneamente dal cliente.

Il problema emerso, in realtà non era solo l'operato del partner, ma anche che l’azienda di telefonia che aveva affidato l’incarico non controllava effettivamente ciò che accadeva.

Da dove partire se affidi a persone esterne attività di marketing e l'intervento del Garante privacy

Se nella tua attività usi agenzie, call center o partner per campagne di marketing, promozione, acquisizione clienti, resti comunque responsabile di quello che loro fanno. Non è una questione di forma e non è sufficiente contrattualizzare la delega ("ho scritto nel contratto che devono rispettare la privacy"), ma una questione di controllo concreto.


Il Garante ha infatti censurato - soprattutto con un provvedimento del 23 luglio 2026 - che l’azienda titolare aveva adottato un "Codice di Condotta" formale sulla privacy, ma poi non aveva verificato se il partner lo rispettava. Controllava i numeri dopo che erano già stati caricati a sistema e ignorava anomalie macroscopiche.

Le contestazioni del Garante

Le violazioni accertate dal Garante hanno toccato diversi punti critici come:

  • consenso e base giuridica: contatti senza consenso valido (in violazione degli artt. 6 e 7 GDPR – Regolamento UE 2016/679)
  • responsabilizzazione: mancanza di controlli reali sulla filiera (art. 5 par. 2 GDPR - accountability)
  • misure tecniche: assenza di protezioni adeguate fin dalla progettazione (artt. 24, 25, 28 GDPR)
  • esercizio dei diritti da parte degli interessati: procedure di cancellazione farraginose e risposte tardive (art. 12, 15-22 GDPR)
Sul punto delle "Lead fittizie", il Garante ha chiarito che un consenso successivo non sana un primo trattamento illegittimo. Se il primo contatto era abusivo, tutto ciò che ne segue è viziato, non è sufficiente che il cliente firmi poi il contratto.

Inoltre, rispetto alla procedura di revoca del consenso, il Garante ha ricordato che richiedere l'autenticazione nell'area riservata o il download di app non è corretto, perché la revoca deve essere facile quanto la prestazione del consenso.

Le misure correttive imposte dal Garante all’azienda

Oltre alla sanzione, il Garante ha imposto all’azienda tre misure correttive: 

  1. modificare la procedura di generazione delle Lead per impedire l'inserimento massivo di numerazioni e documentare che il consenso al ricontatto provenga davvero dall'interessato (non da automatismi o bot)
  2. adeguare le procedure per l'esercizio dei diritti degli interessati (accesso, cancellazione, opposizione), riducendo i tempi di risposta e semplificando le modalità di revoca del consenso
  3. rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita, verificando effettivamente che i partner rispettino le regole, non solo sulla carta
A cosa è necessario prestare attenzione
Se nella tua attività imprenditoriale o professionale lavori con partner esterni, tieni presenti alcuni aspetti importanti che questa vicenda ci consente di ricordare:
  1. verifica nella realtà, non solo sulla carta, come il partner esterno gestisce i trattamenti di dati personali attraverso controlli documentali, ispezioni in loco, analisi periodica di dati aggregati (tassi di conversione anomali, ad esempio, sono una spia)
  2. controlla la filiera: se il tuo partner si avvale a sua volta di sub-fornitori (call center, agenzie, ecc.), è necessario avere tutte le informazioni utili per verificare anche loro. Non è sua responsabilità "delegare" a nome della tua organizzazione, perché la responsabilità resta sempre tua
  3. semplificare la revoca del consenso: deve poter avvenire in modo semplice e rapido, ad esempio con un link nella mail, un tasto in app, una telefonata. Devono funzionare, senza aggiungere ostacoli
  4. rispondi alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati previsti dal GDPR (accesso, cancellazione, opposizione) entro 30 giorni. Se è complesso, puoi chiedere una proroga di 2 mesi, ma dovete avvisare il cliente entro il primo mese spiegando perché
  5. documenta i controlli: l'accountability non è solo fare bene, ma essere in grado di provare di averlo fatto

Ricorda quindi un principio già affermato più volte in passato dal Garante: il titolare del trattamento di dati personali è responsabile di tutto ciò che viene fatto con i dati, anche quando le attività sono affidate a terzi. Scegliere fornitori privi delle competenze adeguate configura una colpa in capo al titolare (la cosiddetto culpa in eligendo), di cui può essere chiamato a rispondere verso gli interessati e le Autorità.
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